30 Maggio 2008
APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI

LA REGIONE APPROVA IL NUOVO PROGRAMMA DI AZIONE

Dopo il Regolamento 9/R, che ha visto la nostra Provincia particolarmente colpita dalla sua applicazione, è entrato in vigore il 1° gennaio scorso il Regolamento 10/R, che amplia le zone vulnerabili ai nitrati e quindi estende ad altri areali della Regione i vincoli e gli impegni che gli agricoltori della nostra Provincia già conoscevano.
Questo nuovo Regolamento è stato “imposto” dall’Unione Europea in applicazione della “Direttiva Nitrati”, norma che risale al 1991, già operativa da diversi anni negli altri paesi europei, e che l’Italia ha sempre “rimandato”: il Piemonte, nel 2002, era stata infatti una delle prime regioni a recepirla.
L’Unione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per la mancata attuazione di questa normativa, e la sua attuazione, soprattutto nella Pianura Padana, era condizione essenziale per l’approvazione del PSR 2007-2013. Da qui la necessità di provvedere, con sollecitudine, ad un nuovo regolamento che rispettasse meglio i dettami comunitari.
Sono state incrementate le aree definite “Zone Vulnerabili ai Nitrati”, facendo rientrare molti comuni delle Province di Torino e Cuneo, per la nostra Provincia l’estensione si è limitata ai Comuni della fascia del Po casalese (parte del territorio comunale di Balzola, Camino, Casale M.to, Coniolo, Morano Pontestura Villanova M.to).
Ma ciò che più conta è che sono state riviste le norme che riguardano l’ uso di fertilizzanti chimici, letami e liquami, dettando anche le regole per le zone non vulnerabili da nitrati, che fino ad oggi non erano state toccate.
Cosa prevede la normativa
ZONE NON VULNERABILI
Letami : divieto di utilizzo nei boschi, a meno di 5 metri dalle sponde dei corsi d’acqua su terreni gelati, innevati, saturi d’acqua e sui terreni di cui non si ha titolo d’uso. Lo stoccaggio deve avvenire su platea impermeabilizzata, dotata di cordolo almeno su 3 lati, avente capacità non inferiore al volume prodotto in 90 giorni. E’ vietata la localizzazione di nuove platee in Fascia A del Bacino del Po
Liquami: divieto di utilizzo nei boschi, a meno di 10 metri dalle sponde dei corsi d’acqua su terreni gelati, innevati, saturi d’acqua, in prossimità di strade, di abitazioni, su terreni con pendenza superiore al 10% (o al 25% in caso di distribuzione interrata), in orticoltura a coltura presente, su colture foraggiere nelle 3 settimane prima del raccolto, sui terreni di cui non si ha titolo d’uso e tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio di ogni anno. Lo stoccaggio deve avvenire in contenitori in grado di raccogliere anche le acque di lavaggio degli impianti e delle attrezzature zootecniche la cui capacità sia  almeno pari al volume di liquame prodotto in:
-                           90 giorni per gli allevamenti con produzione non superiore a 3000 Kg/anno di azoto zootecnico prodotto; per gli allevamenti di bovini da latte o linea vacca-vitello, equini, ovicaprini in aziende caratterizzate da presenza di prati e cereali autunno vernini;
-                           120 giorni per gli allevamenti nuovi o gli ampliamenti di bovini da latte, linea vacca-vitello, equini e ovicaprini in aziende caratterizzate da presenza di prati e cereali autunno vernini; allevamenti suini  e avicunicoli esistenti; allevamenti di bovini da carne
-                           180 giorni per i nuovi allevamenti e gli ampliamenti di suini e avicunicoli
Il dimensionamento dei contenitori dovrà essere fatto utilizzando le apposite tabelle. Anche qui è vietato localizzare nuovi contenitori per lo stoccaggio in Fascia A del Bacino del Po (che comprende in Po e tutti i suoi affluenti).
L’utilizzazione dei reflui zootecnici come fertilizzante, in queste zone, dovrà essere effettuata in modo da non superare il valore di 340 Kg/ha di azoto all’anno, ridotti a 250 nei terreni a capacità protettiva bassa.
 
ZONE VULNERABILI
In queste zone, evidenziate a colori nella mappa della Provincia, valgono le seguenti norme:
Letami : divieto di utilizzo nei boschi, a meno di 5 metri dalle sponde dei corsi d’acqua su terreni gelati, innevati, saturi d’acqua, nelle 24 ore prima di un’irrigazione a scorrimento e sui terreni di cui non si ha titolo d’uso. Lo stoccaggio deve avvenire su platea impermeabilizzata, dotata di cordolo almeno su 3 lati, avente capacità non inferiore al volume prodotto in 90 giorni
Liquami: divieto di utilizzo nei boschi, a meno di 10 metri dalle sponde dei corsi d’acqua su terreni gelati, innevati, saturi d’acqua, in prossimità di strade, di abitazioni, su terreni con pendenza superiore al 10% (o al 20% in caso di distribuzione interrata), in orticoltura a coltura presente, su colture foraggiere nelle 3 settimane prima del raccolto, sui terreni di cui non si ha titolo d’uso e tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio di ogni anno. Lo stoccaggio deve avvenire in contenitori in grado di raccogliere anche le acque di lavaggio degli impianti e delle attrezzature zootecniche la cui capacità sia  almeno pari al volume di liquame prodotto in:
-                           120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, linea vacca-vitello, equini e ovicaprini in aziende caratterizzate da presenza di prati e cereali autunno vernini; allevamenti suini  e avicunicoli esistenti; allevamenti di bovini da carne
-                           180 giorni per gli allevamenti di bovini da carne, di suini e avicoli; allevamenti di bovini da latte, linea vacca-vitello, equini e ovicaprini in aziende senza presenza di prati e cereali autunno vernini
Il dimensionamento dei contenitori dovrà essere fatto utilizzando le apposite tabelle. Anche qui è vietato localizzare nuovi contenitori per lo stoccaggio in Fascia A del Bacino del Po (che comprende in Po e tutti i suoi affluenti).
L’utilizzazione dei reflui zootecnici come fertilizzante, in queste zone, dovrà essere effettuata in modo da non superare il valore di 170 Kg/ha di azoto all’anno.
E’ importante sottolineare come, in queste zone, permane il divieto di distribuzione di liquami, letami, altri ammendanti organici (es. compost), e fertilizzanti minerali nel periodo invernale. Tuttavia i periodi di divieto di distribuzione sono variati leggermente, e sono i seguenti:
-                           divieto di distribuzione dal 15 novembre al 15 febbraio per i fertilizzanti minerali contenenti azoto, gli ammendanti organici, i letami; stesso periodo per i liquami su terreni con prati, cereali vernini, ortive, arboree con inerbimento permanente
-                           divieto di distribuzione dal 15 ottobre al 15 febbraio per i liquami su terreni destinati a colture diverse dal punto precedente
-                           divieto di distribuzione dal 1° novembre al 28 febbraio per la pollina essiccata con processo rapido
L’utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici è soggetta a comunicazione da parte del produttore e dell’utilizzatore (qualora diverso). La comunicazione è parte integrante del Fascicolo Aziendale, gestito informaticamente. La comunicazione va aggiornata almeno 1 volta all’anno.
Le aziende zootecniche, poste sia dentro che fuori la Zona Vulnerabile ai Nitrati, che producono annualmente un quantitativo superiore a 6000 Kg di azoto zootecnico sono tenute alla presentazione di un Piano di Utilizzazione Agronomica completo (PUA).
Lo stesso adempimento, in forma semplificata (PUAS), vale per le aziende che producono più di 3000 Kg/anno di azoto zootecnico e siano all’interno delle Zone Vulnerabili. In entrambi i casi le aziende sono tenute alla registrazione delle fertilizzazioni effettuate ed alla conservazione di tale documentazione per almeno 3 anni.
Le aziende che non sono tenute al PUA o al PUAS, ma ricadenti in Zona Vulnerabile ai Nitrati, che utilizzino più di 3000 Kg di azoto all’anno sulle coltivazioni, sono tenute ad un piano di concimazione (che tenga conti dei fabbisogni di N-P-K), alla registrazione delle fertilizzazioni o, come minimo, alla conservazione per almeno 3 anni delle fatture di acquisto dei fertilizzanti. Sono esentate le aziende che concedono i loro terreni in asservimento ad aziende zootecniche eccedentarie di azoto.
In tutte le zone, la concimazione azotata è consentita solo in copertura o al momento della semina (non superando, in questo caso, la dose di 30 unità di azoto/ha). In copertura non sono ammessi interventi con quantità superiori a 100 Kg/ha di azoto per singolo intervento su colture erbacee ed orticole, e 60 Kg/ha per le arboree, con un calcolo preventivo che non consenta il superamento degli asporti.
 
Come si può vedere una parte di norme erano già note agli agricoltori alessandrini. Per le aziende non zootecniche i problemi aumenteranno sensibilmente sia da un punto di vista tecnico che burocratico-amministrativo.
 
Il prossimo adempimento (scadenza 30 giugno) è la “comunicazione”, da inviare in forma cartacea perché, come al solito, la procedura informatica non è ancora pronta: invitiamo quindi tutte le aziende zootecniche e coloro che utilizzano reflui zootecnici non di propria produzione a contattare i nostri uffici per la valutazione della situazione e l’indicazione degli adempimenti a cui sono soggetti.

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