18 Gennaio 2011
Ecco la legge sulla nuova etichettatura dei cibi

L’articolo centrale della legge è il numero 4 sull’etichettatura dei prodotti alimentari. Vi si prevede che al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure stabilite, riportare nell’etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell’Unione europea, dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. Per i prodotti non trasformati il luogo d’origine riguarda il paese di produzione. Per quelli trasformati dovranno essere indicati il luogo dove è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata. Entro sessanta giorni dall’approvazione della legge dovranno essere emanati decreti interministeriali da parte del Ministero dello Sviluppo economico e di quello delle Politiche Agricole, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, con cui verranno definite le modalità per l’indicazione obbligatoria, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. Con gli stessi decreti - evidenzia la Coldiretti - saranno definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all’obbligo dell’indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. Chi immette in commercio prodotti privi dell’indicazione d’origine rischia una sanzione fino a 9.500 euro.
La legge sottolinea anche all’articolo 5 che le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime sono necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio e l’omissione delle stesse costituisce pratica commerciale ingannevole. In questo modo si assicura lo stop alle pratiche commerciali sleali nella presentazione degli alimenti per quanto riguarda la reale origine geografica degli ingredienti utilizzati.  Il testo prevede che l’origine degli alimenti dovrà essere prevista obbligatoriamente in etichetta e non potrà essere omessa anche nella comunicazione commerciale, per non indurre in errore il consumatore. Niente più pubblicità al succo di arancia con le immagini della Sicilia se viene utilizzato quello proveniente dal Brasile, come purtroppo spesso avviene. O ancora, niente pubblicità alla mozzarelle con le immagini del Golfo di Napoli se provengono dalla Germania come è successo per quella diventata blu.
All’articolo 2 della stessa legge si introduce anche il divieto di inserire il nome di formaggi Dop nell’etichetta delle miscele di formaggi. Il nome potrà comparire solo tra gli ingredienti e a patto che la presenza di formaggio Dop non sia inferiore al 20 per cento della miscela. La legge contiene anche altri provvedimenti che vanno dalla promozione di contratti di filiera e di distretto a livello nazionale all’istituzione di un Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, fino all’introduzione dell’obbligo per gli allevatori di bufala di rilevare il latte prodotto giornalmente per assicurare la piena trasparenza ai consumatori.

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