Pensioni di anzianità, ecco cosa cambia con la riforma
Quando si raggiunge il diritto a pensione, la decorrenza del trattamento non è immediata, ma differita nel tempo. Si parla, infatti, di “finestre” di uscita, per indicare l’intervallo previsto dalla Legge tra il momento di maturazione dei requisiti richiesti per il diritto e quello di decorrenza della pensione. Attualmente, le uscite previste per il pensionamento sono scadenzate nel corso dell’anno e differenziate in base alla gestione (dei lavoratori autonomi o dipendenti) in cui viene liquidata la prestazione ed alla tipologia (vecchiaia e anzianità) della pensione da liquidare. La recente manovra economica varata dal Governo ha però modificato dal 2011 le decorrenze pensionistiche sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi, prevedendo sia per le pensioni di vecchiaia che di anzianità un’unica finestra “mobile” di uscita, legata non più a scadenze fisse, ma alla data di maturazione, da parte del singolo lavoratore, dei requisiti richiesti. In particolare, per i lavoratori autonomi la pensione decorrerà 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti. Nessuna modifica, invece, per chi raggiunge i requisiti per la pensione entro quest’anno. Le finestre attuali resteranno, infatti, in vigore anche nel 2011 per i lavoratori che avranno maturato i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2010. La prossima uscita per i lavoratori autonomi è fissata al 1° luglio e riguarda anche i coltivatori diretti nati entro il 31 dicembre 1944 se uomini o entro il 31 dicembre 1949 se donne, a condizione che siano in possesso dei prescritti requisiti contributivi. Vediamo nel dettaglio.
Dal 1° luglio 2010, possono andare in pensione, nella gestione dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti) coloro che alla data del 31 dicembre 2009 hanno:
- compiuto 60 anni (se donne) o 65 anni (se uomini) e maturato almeno 20 anni di contributi (oppure 15 anni, purché maturati entro il 31.12.1992); - maturato 40 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica. La decorrenza di luglio interessa anche i lavoratori autonomi, uomini o donne, che al 30 giugno 2009 hanno compiuto 59 anni di età a condizione che abbiano maturato alla stessa data 35 anni di contributi. La domanda di pensione deve essere presentata entro il prossimo 30 giugno e per i coltivatori diretti non comporta l’obbligo di cancellazione dagli elenchi di categoria. Raccomandiamo a tutti gli interessati di rivolgersi al Patronato Epaca: gli operatori Epaca forniranno gratuitamente tutta l’assistenza necessaria, predisponendo e inviando tutta la documentazione all’Inps.
Invalidi civili, ritoccata la percentuale per ottenere l’assegno
La recente manovra economica varata dal Governo ha elevato la percentuale minima di invalidità necessaria per conseguire il diritto all’assegno mensile di assistenza, che passa dal 1° giugno 2010 dal 74 all’85 per cento. Resta fermo il precedente limite per le domande presentate prima di tale data. Nessuna modifica agli altri requisiti reddituali e di inoccupazione.
Benefici a cui dà diritto il riconoscimento di invalidità
Gli invalidi civili, in base alla percentuale di invalidità riconosciuta dalle competenti commissioni mediche, hanno diritto a specifiche prestazioni economiche, oltre a quelle di tipo sanitario:
- a partire da un riconoscimento del 34 per cento, l’invalido civile ha diritto a protesi ed ausili sanitari;
- con il riconoscimento di un grado di invalidità almeno pari al 46 per cento, è prevista la possibilità di iscriversi nelle liste speciali del collocamento obbligatorio;
- dal 67 per cento in poi si può usufruire anche dell’esenzione del ticket sanitario.
Benefici economici
L’invalido civile di età compresa tra i 18 e i 64 anni (oltre tale limite di età spetta l’assegno sociale) nei cui confronti sia accertato un grado di invalidità: dall’85 al 99 per cento: ha diritto all'assegno di assistenza, pari, per il 2010, a 256,67 euro mensili, a condizione che il suo reddito personale non superi il limite dei 4.408,95 euro annui e risulti inoccupato. Per le domande presentate prima del 1° giugno 2010 l’assegno spetta con una percentuale di invalidità dal 74 al 99 per cento;
del 100 per cento: ottiene la pensione di inabilità, pari, per il 2010, a 256,67 euro mensili, a condizione che il suo reddito personale non superi il limite dei 15.154,24 euro annui.
I minori di 18 anni, se riconosciuti nella difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, hanno diritto all’indennità di frequenza, pari a 256,67 euro mensili. Per il relativo diritto, il reddito personale non deve superare il limite dei 4.408,95 euro.
Il requisito reddituale richiesto dalla Legge per l’anno 2010 deve essere accertato con riferimento al reddito percepito dal richiedente invalido nel 2009.
Indennità di accompagnamento: possono presentare domanda coloro non sono in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita e che quindi necessitano di assistenza continuativa o non sono in grado di deambulare senza l’aiuto di altre persone. L’importo della prestazione per l’anno in corso è pari a 480,47 euro mensili. Tale beneficio non è condizionato a limiti di età e di reddito (sia individuali che familiari), e viene sospeso in caso di ricovero in strutture pubbliche per più di un mese con retta a carico dello Stato.
Si ricorda che dal primo gennaio 2010, le domande dirette ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile non si presentano più all’Asl, ma all’Inps e solo per via telematica.
Per avere maggiori informazioni sulle altre agevolazioni previste, sul diritto ad eventuali maggiorazioni, e più in generale sulle procedure dirette ad ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile raccomandiamo a tutti gli interessati di rivolgersi al Patronato Epaca. Gli operatori Epaca forniranno gratuitamente tutta l’assistenza necessaria.