Il mese di luglio per le cantine, sia agricole che commerciali, rappresenta tempo di bilanci. Infatti, in questo periodo dovranno predisporre i conteggi con i relativi bilanci sui registri contabili riguardanti l’annata vitivinicola che come ogni anno parte dal 1° agosto dell’anno passato e si conclude con il 31 luglio dell’anno in corso. Inoltre, le aziende soggette a deposito fiscale, dovranno predisporre per l’ufficio tecnico di finanza l’inventario fisico delle materie prime dei semilavorati e dei prodotti finiti il bilancio energetico e il bilancio di materia prospetto riepilogativo dei movimenti avvenuti nell’annata vitivinicola.
Sono chiamati ad effettuare la comunicazione delle proprie giacenze tutti coloro che detengono, movimentano e commercializzano vini nel periodo su indicato e alla data della chiusura dell’anno contabile di cantina detengono vini. Non esistono esoneri, gli unici dispensati secondo la legislazione vitivinicola riguardano i privati consumatori ed i rivenditori al minuto come enoteche,ristoranti, negozi, a meno che nell’anno non abbiano effettuato vendite unitarie oltre i sessanta litri ,in questo caso anche questi ultimi rientrerebbero nei soggetti obbligati alla comunicazione delle proprie giacenze.
Le giacenze di cantina o magazzino vini devono essere determinate dalla chiusura dei registri di carico e scarico effettuando il bilancio annuo di cantina,le attuali norme riguardanti la tenuta dei registri di cantina prevedono che ogni anno i singoli conti delle entrate e delle uscite devono essere chiusi ad una data prestabilita dagli stati membri.
In Italia tale data corrisponde con la dichiarazione di giacenza e anche quest’anno la data coincide con il 31 luglio.
I dati dovranno essere inviati in via telematica entro il mese di agosto.
Solo le aziende soggette a Deposito Fiscale vino in base all’art 7 e 8 comma 1 DM 153/2001 devono in concomitanza al suddetto periodo redigere per L'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) competente per il territorio le seguenti dichiarazioni, ed inviarle entro il 10 agosto di ogni anno:
- l'inventario delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti;
- il bilancio delle materie prime lavorate , con l'indicazione delle rese di lavorazione;
- il Bilancio energetico con l'indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili attribuibili all'impianto.
Come già avvenuto nello scorso anno l’invio telematico al ministero dei dati contabili delle giacenze verrà effettuato tramite sistema informatico regionale questo nell’ottica di regionalizzazione di tutti gli atti amministrativi in campo agricolo.
Novità importanti per le iscrizioni alle denominazioni dei vigneti
In applicazione del decreto legislativo 61 del 8 aprile 2010 relativo alla tutela delle denominazioni di origine, nell’ambito della disciplina dello schedario viticolo ed ai sensi dell’art. 16 del DM 16 dicembre 2010 che determina le modalità e i tempi da utilizzare per la verifica dell’idoneità non sarà più finalizzata all’iscrizione di una superficie vitata ad un Albo di una specifica Denominazione d’origine ma, al fine di consentire la rivendicazione alla Denominazioni di Origine del vino prodotto su tale superfici, l’idoneità tecnico-produttiva sarà valida per tutte le Denominazioni d’Origine che saranno compatibili con quella superficie vitata in termini di area di produzione, esposizione,vitigno o vitigni coltivati e caratteristiche agronomiche.
Tale verifica competerà alle Province che dovranno gestire le richieste dei produttori inviate tramite sistema informatico regionale che varieranno a seconda delle casistiche di seguito individuate:
- richieste di idoneità di vigneti già esistenti, per i quali non è mai stata fatta;
- rivendicazione;
- richieste di modifica di idoneità per quelle superfici rivendicabili alle nuove Denominazioni di Origine o alle nuove tipologie, per le quali le Camere di commercio non hanno né creato Albi appositi né generato le relative matricole e che per la scorsa annata sono state gestite con le scelte vendemmiali;
- richieste contestuali alla richiesta di reimpianto di nuovi vigneti. Per questi ultimi è stata rilasciata un’apposita funzione sull’applicativo regionale che gestisce il procedimento estirpo-impianto vigneti e che consente con la comunicazione di “richiesta di variazione idoneità” da parte del CAA di aggiornare automaticamente il dato vino della Unità vitata mettendola in stato “provvisorio”.
Le superfici vitate oggetto della comunicazione/richiesta idoneità a seguito della trasmissione telematica che dovrà riportare gli estremi della autorizzazione al reimpianto acquisiranno lo stato di “idoneità provvisoria” ai sensi dell’art. 16 del DM 16 dicembre 2010 . Sarà poi necessaria la consegna della comunicazione in originale alla Provincia competente territorialmente, allegando una marca da bollo da 14,62 , che permetterà la presa in carico dal parte della stessa Provincia .
La Provincia competente , attraverso la successiva fase di accertamento provvederà , a trasformare in“definitiva” l’idoneità.
In fase di dichiarazione unica di vendemmia 2011 sarà possibile rivendicare anche le produzioni ottenute da Unità Vitate con idoneità provvisoria.
Per i nuovi impianti, effettuati entro il 31 luglio 2009 e che entrano in produzione per la
prima volta nella campagna 2011/2012, la resa unitaria delle superfici vitate idonee o
potenzialmente idonee alla Denominazione di Origine è fissata nel 70% della resa stabilita da disciplinare di produzione.
Per le comunicazioni /richieste idoneità è fissata una prima scadenza del 15 luglio 2011.